Art. 76 · Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 2

Art. 76

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Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri

In vigore dal 4 mag 1973
Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-76