Art. 71 · Trasporto obbligatorio di effetti postali
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo IIISez. 1

Art. 71

71 / 414

Trasporto obbligatorio di effetti postali

In vigore dal 4 mag 1973
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento. L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-71