Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo II
Art. 66
66 / 414Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte
In vigore dal 4 mag 1973
L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, può procedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-66