Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo II
Art. 58
58 / 414Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività postale
In vigore dal 4 mag 1973
Non sono soggetti alle disposizioni dell' del presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purchè non siano vettori di professione, nè siano addetti ad imprese di trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-58