Art. 57 · Sanzioni.
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 57

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Sanzioni.

In vigore dal 22 lug 1993
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-57