Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 57
57 / 414Sanzioni.
In vigore dal 22 lug 1993
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-57