Art. 344 · Ammissione agli esami
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro QUARTOTitolo IVCapo III

Art. 344

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Ammissione agli esami

In vigore dal 16 set 2003
Per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1ª e 2ª classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente , gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado. Le altre condizioni per l'ammissione agli esami di cui all', compresa l'eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento. Per l'ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all' della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.

Note all'articolo

  • - Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156". - Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-344