Art. 300 · Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro QUARTOTitolo IIICapo VI

Art. 300

Abrogato308 / 414

Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici

In vigore dal 16 set 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-300