Art. 284 · Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente
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Art. 284

Abrogato292 / 414

Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall'esercente

In vigore dal 21 apr 1991
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991 N. 109

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-284