Art. 26 · Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro PRIMOTitolo IISez. 4

Art. 26

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Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali

In vigore dal 16 set 2003
Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali... Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-26