Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 4
Art. 26
26 / 414Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali
In vigore dal 16 set 2003
Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali...
Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 1, lettera r)) la soppressione al primo comma delle parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-26