Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 248
256 / 414Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
In vigore dal 4 mag 1973
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.
Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-248