Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 3
Art. 20
20 / 414Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
In vigore dal 16 set 2003
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta... regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-20