Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro TERZO›Titolo I›Capo V
Art. 167
167 / 414Reclamo - Termini
In vigore dal 1 set 1999
Si decade dal diritto di presentazione del reclamo per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro due anni dalla data dell'operazione contestata, purchè l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti all'estero.
29a
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-167