Art. 161 · Rimborsi su libretti nominativi
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro TERZOTitolo ICapo V

Art. 161

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Rimborsi su libretti nominativi

In vigore dal 1 set 1999
I rimborsi non possono essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti. Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino in possesso dell'Amministrazione. 29a

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-161