Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro TERZO›Titolo I›Capo V
Art. 158
158 / 414Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito
In vigore dal 1 set 1999
Il credito dei libretti nominativi può essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione.
29a
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-158