Art. 1
In vigore dal 23 ago 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e artigianato e per il commercio con l'estero;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffè e i suoi derivati, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - GASPARI -
GONELLA - VALSECCHI -
NATALI - FERRI -
MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 61. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-rd-1