Art. 3 · Requisiti dei chicchi di caffè crudo
RegolamentoCapo I

Art. 3

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Requisiti dei chicchi di caffè crudo

In vigore dal 23 ago 1973
I chicchi (semi) di caffè crudo, oltre a rispondere alle prescrizioni dell' della legge 30 aprile 1962, n. 283, debbono essere esenti da micotossine, salvi gli eventuali limiti di tolleranza stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, non emanare odori sgradevoli estranei al caffè nè aver subito alcuna contaminazione non eliminabile con la torrefazione, la decaffeinizzazione o la solubilizzazione, non contenere più del tredici per cento in peso di acqua. È consentita tuttavia la presenza di altre impurità o imperfezioni nei limiti risultanti dalla allegata tabella B.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-3