Regolamento›Capo V
Art. 16
16 / 23Vendita di frammenti di caffe
In vigore dal 23 ago 1973
I frammenti di caffè crudo, anche residuali dalla cernita di partite presentate alla nazionalizzazione, possono essere posti in vendita con la denominazione "frammenti di caffè" purchè conformi alle prescrizioni del precedente e della tabella B.
Il prodotto denominato "frammenti torrefatti di caffè" può essere posto in vendita, solo se privo di aggiunte di sostanze di qualsiasi genere e conforme alle prescrizioni dei numeri 1), 2) e 4) della tabella C.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;470#art-r-16