Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 mag 1973
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito in anni due ed anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973 LEONE TANASSI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 109. - VALENTINI
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