Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;
Visto l' delle disposizioni di attuazione del codice civile;
Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione "Società Tarquiniese d'Arte e Storia", con sede in Tarquinia, piazza Cavour n. 21;
Vista l'istanza, in data 21 luglio 1971 del Cardinale Sergio Guerri, nella sua qualità di presidente dell'associazione stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
Considerato che l'associazione in parola, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Viterbo e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di delegare al prefetto della provincia di Viterbo l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione medesima, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite, legati;
Visti gli articoli 12 e 17 del codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
È delegato al prefetto della provincia di Viterbo lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica dell'associazione di cui alle premesse, sia per quanto concerne l'accettazione di eredità, donazioni, rendite e legati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 114. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-02;155#art-1