Art. 52
Titolo VI

Art. 52

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In vigore dal 15 apr 1973
Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-52