Art. 33
Titolo III

Art. 33

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In vigore dal 15 apr 1973
In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianità più elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-33