Art. 32
Titolo III

Art. 32

32 / 53
In vigore dal 15 apr 1973
I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-32