Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 15 apr 1973
Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-29