Titolo II
Art. 29
29 / 53In vigore dal 15 apr 1973
Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e dei controlli giudiziari sulle operazioni tavolari, e restano ferme tutte le attribuzioni spettanti alla autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-29