Art. 24
Titolo I

Art. 24

24 / 53
In vigore dal 15 apr 1973
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso è proposto in forma collettiva. Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalità per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonché per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo in ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici può essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge. Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-24