Art. 18
Titolo I

Art. 18

18 / 53
In vigore dal 15 apr 1973
Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-18