Art. 91
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo IV

Art. 91

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In vigore dal 24 apr 1973
Il presidente esegue le deliberazioni del consiglio direttivo e degli organi centrali e regionali dell'associazione; vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della sezione. In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-91