Art. 85
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 85

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In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni dei singoli membri del consiglio direttivo della sezione delibera il consiglio stesso, su quelle dell'intero consiglio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata entro un mese. La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del nuovo consiglio direttivo. Il consiglio dimissionario rimane in carica fino all'insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo eletti, rimangono in carica solo per il triennio in corso. Ove alla convocazione dell'assemblea non provveda il consiglio dimissionario, provvederà la commissione esecutiva allo uopo nominando uno o più reggenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-85