Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 72
22 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Si intendono approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.
Per le nomine delle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta il maggior numero dei voti, ed a parità di voti colui che è socio da maggior tempo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-72