Art. 7
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 7

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In vigore dal 24 apr 1973
L'associazione è territorialmente organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi secondo le rispettive residenze. Le sezioni hanno organi propri e sono collegati da organi regionali. Gli organi sezionali e regionali sono subordinati agli organi centrali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-7