Art. 66
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IVCapo I

Art. 66

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In vigore dal 24 apr 1973
La sezione costituisce di regola nella propria circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati; previa, per la costituzione delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti. L'atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio direttivo della sezione, verrà trasmesso per il tramite e col parere del delegato regionale alla commissione esecutiva per essere da questa ratificato a norma dell', lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-66