Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 66
119 / 128In vigore dal 24 apr 1973
La sezione costituisce di regola nella propria circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati; previa, per la costituzione delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti.
L'atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio direttivo della sezione, verrà trasmesso per il tramite e col parere del delegato regionale alla commissione esecutiva per essere da questa ratificato a norma dell', lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-66