Art. 65
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IVCapo I

Art. 65

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In vigore dal 24 apr 1973
Alla costituzione di ciascuna sezione si procede mediante verbale dal quale risulti il numero degli aderenti e l'accettazione da parte di essi dello statuto. Copia del verbale costitutivo, approvato dal comitato regionale, deve essere trasmesso alla commissione esecutiva per il necessario riconoscimento. Nell'atto di riconoscimento la commissione esecutiva determinerà, sentito il comitato regionale, la circoscrizione territoriale della sezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-65