Art. 63
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IVCapo I

Art. 63

116 / 128
In vigore dal 24 apr 1973
La sezione è il nucleo organizzativo fondamentale dell'associazione e, nei limiti dello statuto, ne attua i fini svolgendo la sua attività a contatto dei soci col soccorrerli nei loro bisogni, tutelati nei loro diritti e indirizzarli ai loro doveri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-63