Art. 53
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo III

Art. 53

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In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato regionale ha il compito di coordinare, in relazione ai bisogni regionali, l'azione delle varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi più idonei per la soddisfazione dei bisogni stessi; di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere generale; di dare parere nelle questioni prospettategli dagli organi centrali e di assolvere, infine, ogni altra attribuzione ad esso demandata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-53