Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 50
92 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio dei probiviri ha il compito di esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta demandati dalla commissione esecutiva o dal comitato centrale.
I probiviri intervengono alle sedute del comitato centrale.
Il collegio dei probiviri decide le controversie insorte e deferite al collegio stesso dai soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-50