Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 34
34 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni ed i comitati regionali sono tenuti a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della commissione esecutiva, salva la facoltà, quando non si tratti di provvedimenti definitivi, di ricorrere al comitato centrale.
I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La commissione esecutiva in casi di gravi motivi può sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere d) ed f) dell' la commissione invita gli interessati a presentare le discolpe per iscritto, assegnando un termine di venti giorni. È salva sempre la facoltà di sentirli personalmente, ove se ne ravvisi la necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-34