Art. 33
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 33

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In vigore dal 24 apr 1973
La commissione esecutiva provvede alla attuazione delle deliberazioni del comitato centrale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione. In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica del comitato centrale nella successiva riunione di questo. In particolare la commissione esecutiva: a) ratifica gli atti di costituzione delle sezioni e delle sottosezioni e di nomina dei consigli direttivi; b) vigila sull'andamento contabile-amministrativo delle sezioni, secondo le norme del regolamento di contabilità; c) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni trenta avverso le deliberazioni dei consigli sezionali in tema di provvedimenti disciplinari e di ammissioni di soci; d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie misure disciplinari a carico dei soci, quando la sezione, all'uopo invitata, non vi adempia nel termine assegnato, o non vi provveda adeguatamente; e) sorveglia il buon andamento associativo degli organi periferici, dirime e decide le eventuali divergenze che tra essi possono sorgere; f) adotta, anche di ufficio, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio; g) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del comitato centrale, corredati della relazione del collegio dei sindaci; h) predispone i vari regolamenti da sottoporre all'approvazione del comitato centrate; i) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati, all'ordinamento degli uffici e del personale della sede centrale. I provvedimenti di licenziamento dei capi d'ufficio sono soggetti alla ratifica del comitato centrale; l) delibera su quanto il presidente dell'associazione ritiene di sottoporre al suo esame, ed a tutto ciò che il presente statuto espressamente ad essa demanda; m) delibera la costituzione di gruppi aziendali a carattere nazionale ed approva il relativo regolamento, nonché ratifica la costituzione dei gruppi sezionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-33