Art. 24
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 24

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In vigore dal 24 apr 1973
Le sedute del comitato centrale non sono valide se non intervengano almeno la metà più uno dei membri in carica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-24