Art. 15
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 15

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In vigore dal 24 apr 1973
Intervengono al congresso e partecipano alle relative discussioni, ma senza voto deliberativo, tutti i componenti in carica del comitato centrale del collegio dei sindaci e di quello dei probiviri. Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualità di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attività attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni combattentistiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-15