Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo V
Art. 125
125 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Le sottosezioni, che attualmente esistono sono, salva diversa deliberazione delle rispettive assemblee dei soci, conservate quando abbiano:
1) almeno 50 soci effettivi;
2) recapito fisso per i soci;
3) orario fisso di ufficio, almeno una volta la settimana;
4) giustificate ragioni di utilità organizzativa.
L'accertamento dell'esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla commissione esecutiva sentito il parere del consiglio direttivo della sezione e del delegato regionale.
In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procederà alla trasformazione della sottosezione a fiduciariato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-125