Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 119
102 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Ai sensi dell' lettera f) la competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell'ultimo triennio, appartiene alla commissione esecutiva.
Quest'ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve contestare, con lettera raccomandata, al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per le sue discolpe e deduzioni.
Avverso la delibera della commissione esecutiva gli interessati, entro novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato centrale.
Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno diritto al voto nè i componenti la commissione esecutiva nè i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo della sezione di appartenenza del ricorrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-119