Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 118
101 / 128In vigore dal 24 apr 1973
La radiazione nel caso di cui all', la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo i casi in cui è stabilita la competenza degli organi centrali, con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso alla commissione esecutiva. Questo non ha effetto sospensivo.
Il consiglio direttivo prima e di prendere le deliberazioni di cui al precedente comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni per le sue discolpe e deduzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-118