Art. 116
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VII

Art. 116

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In vigore dal 24 apr 1973
Ai soci responsabili di violazione dei doveri di cui all', o e di atti di indisciplina associativa, possono applicarsi, a secondo della gravità del caso le seguenti misure disciplinari: a) la riprovazione; b) la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni; c) la espulsione. L'espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell'associazione. L'espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza associativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-116