Art. 115
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VII

Art. 115

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In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio direttivo. Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dalla associazione. Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-115