Art. 110
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VII

Art. 110

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In vigore dal 24 apr 1973
L'ammissione a socio è, su domanda dell'interessato, deliberata dal consiglio direttivo della sezione nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Avverso le deliberazioni dei consigli direttivi, che rigettino domande di ammissione, gli interessati possono, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione proporre ricorso alla commissione esecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-110