Art. 35 · Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
Titolo II

Art. 35

Abrogato131 / 370

Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-35