Art. 346 bis · Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi

Art. 346 bis

Abrogato367 / 370

Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-346-bis