Art. 294 · Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
Titolo VII

Art. 294

Abrogato350 / 370

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-294