Art. 293 · Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
Titolo VII

Art. 293

Abrogato349 / 370

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-293