Art. 274 · Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero
Sez. TERZA

Art. 274

Abrogato272 / 370

Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-274