Art. 217 · Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri
Sez. TERZA

Art. 217

Abrogato264 / 370

Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri

In vigore dal 4 ott 2024
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43#art-217